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Il Sinodo diocesano. Aspetti canonici

2020-12-09 15:44

Sinodo diocesano

Sinodo,

1. IL CONCILIO VATICANO II: PUNTO DI PARTENZA DEL RINNOVAMENTO SINODALEn conformità agli orientamenti del concilio Vaticano II (1962-1965), il princip

1. IL CONCILIO VATICANO II: PUNTO DI PARTENZA DEL RINNOVAMENTO SINODALE

n conformità agli orientamenti del concilio Vaticano II (1962-1965), il principio e la pratica sinodale hanno conosciuto, a partire dallo stesso concilio, un’attualità nuova nella Chiesa latina. La dimensione sinodale, mai negata negli ultimi secoli, era, di fatto, passata in secondo piano, a causa di complesse vicende anche civili. La rivalutazione del principio sinodale è oggi riscontrabile a tutti i livelli delle strutture ecclesiali: parrocchiali, diocesane, regionali, nazionali, della Chiesa universale. E' una ripresa che in parte risente del contesto sociale contemporaneo (richiesta di "democratizzazione", necessità di razionalizzazione delle decisioni, bisogno di governo efficace e funzionale), ma deriva in particolare dalla comprensione che la Chiesa ha maturato di sé come comunione generata dallo Spirito e strutturata dai sacramenti, il battesimo e la confermazione anzitutto.

L'incoraggiamento dato dal Vaticano II ai sinodi, ai concili, alle conferenze episcopali (già costituite o da costituire), ai consigli (già insediati o da creare)[1], è la prova che il concilio ha voluto rimettere in onore la collegialità del corpo episcopale, la giusta autonomia delle Chiese particolari nella comunione con la Chiesa universale, il posto dei laici nella Chiesa, in breve quel «modo di essere e di condividere, di comunicare e di scambiare, di dare e di ricevere che è caratteristico della sinodalità ed è lo specifico del vivere insieme dei cristiani»[2].

La sinodalità è un principio condiviso da tutte le grandi tradizioni cristiane, anche se con accentuazioni e fasi diverse. Il Consiglio ecumenico delle Chiese l'ha fatto proprio con impegno. Il tema ritorna in numerosi documenti ecumenici sottoscritti dalle varie Chiese[3].

Il tema della sinodalità occupa sempre più spazio anche nella riflessione teologica e pastorale della Chiesa Cattolica.

Figure istituzionali di sinodalità, oltre i sinodi e i concili, sono il sinodo diocesano, i consigli ai diversi livelli (consiglio presbiterale, consiglio pastorale diocesano, consiglio pastorale parrocchiale, ecc.), la curia diocesana, la parrocchia. Là ove concorrono principio comunitario e principio gerarchico, è la sinodalità a trovare concreta realizzazione. La sinodalità non può essere ridotta ad una semplice tecnica di governo. Nella misura in cui riesce a unificare tutti gli elementi propri della comunione – «comunione con Dio e con gli uomini», «comunione di Chiese», «comunione gerarchica», «comunione dei fedeli», «comunione dei ministeri» – consente di entrare nel cuore del mistero ecclesiale. Un più solido sviluppo dell’ecclesiologia sinodale, è una meta cui guardare.

Una particolare espressione della sinodalità è il sinodo diocesano. Richiamati i passaggi storici principali, vedremo gli elementi teologici fondativi e la disciplina vigente[4[.

 

2. IL SINODO DIOCESANO: CENNI STORICI

2.1 – Precisazioni. Il sinodo diocesano non va confuso:

  • né con il sinodo dei vescovi presso il romano pontefice[5],
  • né con i diversi tipi di concili previsti dall'attuale legislazione canonica latina: i concili ecumenici[6], i concili plenari, previsti per tutte le Chiese particolari della medesima conferenza episcopale[7], i concili provinciali, previsti per le diverse Chiese particolari della medesima provincia ecclesiastica[8].

Il sinodo diocesano non va confuso nemmeno con quelle iniziative di tipo sinodale realizzate in diversi paesi dopo il concilio Vaticano II e che presentano caratteristiche del tutto particolari. Si tratta di «Forum», di «Convegni» e di altre assemblee ecclesiali similari, che hanno come quadro di riferimento un paese (ad es. l'Austria, oppure la Svizzera, l'Olanda, il Lussemburgo, la Germania, l'Italia, il Canada) e funzionano secondo uno statuto particolare e modalità di esercizio praeter legem, che ne fanno veramente delle esperienze uniche, nel senso che né prima né dopo si ritrovano esperienze simili[9].

Il sinodo dei vescovi presso il romano pontefice è un organo consultivo, a servizio del governo dello stesso romano pontefice; i concili riguardano le Chiese nel loro rapporto di comunione; le esperienze sinodali nazionali riguardano le Chiese di una nazione; il sinodo diocesano riguarda la Chiesa particolare.

In antico i concetti di "súnodos" e "concilium" (= chiamare insieme, riunione, assemblea) si equivalevano e non esisteva ancora una tipologia dei diversi concili[10]. A volte l'espressione in unum convenire veniva usata come sinonimo di concilio[11]. Convenire in unum indicava qualcosa di più del semplice radunarsi dei vescovi in una località: si intendeva il crearsi di un commune consilium, di un consensus tra tutti coloro che partecipavano al concilio. Il consenso dei vescovi si basava sull'adesione che si creava in rapporto alla Scrittura e alla Tradizione e ciò grazie all'azione dello Spirito Santo. Scriveva S. Cipriano: "Placuit nobis Sancto Spiritu suggerente et Domino per visiones multas et manifestas admonente..."[12]. Nei concili o sinodi si vedeva realizzarsi un doppio consenso: orizzontale (tra i Vescovi) e verticale (in rapporto alla Scrittura e alla Tradizione) sotto l'azione dello Spirito Santo[13].

 

2.2 – Cenni storici[14].

- Lontano antenato del sinodo diocesano è il presbyterium, che vede vivere insieme vescovo e clero, i quali possono discutere quotidianamente i problemi della loro Chiesa: è il luogo della formazione reciproca e permanente. - Le prime testimonianze documentate di sinodi diocesani risalgono al sec. VI e riguardano esperienze piuttosto isolate. Le riunioni hanno lo scopo di vigilare sulla disciplina e di tenere informato il clero, che ormai si va sempre più distribuendo nelle parrocchie rurali, in base alle decisioni dei concili[15].

- Il sinodo diocesano, come istituzione ecclesiastica, si stabilizza intorno al sec. IX, configurandosi come una riunione ufficiale di controllo e di informazione del clero di una diocesi[16].

- Le prime prescrizioni giuridiche generali riguardanti i sinodi diocesani vengono emanate dal concilio Lateranense IV (1215). Il sinodo deve essere celebrato dopo il concilio provinciale per promulgare le decisioni conciliari. La periodicità deve essere annuale[17]. Nonostante le difficoltà per attuare questa norma, il sinodo nei sec. XIII-XIV incontra grande favore. Il sinodo è presieduto dal vescovo o da un suo delegato. Partecipano gli abati, i prelati, i canonici e il clero della diocesi. Il gruppo del clero viene in seguito ristretto ai delegati dei vicariati foranei. Proprio in questo periodo scompare quasi completamente la partecipazione dei laici[18].

- Il concilio di Trento fa sua la precedente disciplina, obbligando alla celebrazione annuale del sinodo, con lo scopo soprattutto di applicare alle singole diocesi i decreti del concilio[19]. Dopo Trento si intensificano i sinodi diocesani, producendo una vasta legislazione locale (vengono accolte nelle leggi particolari, con opportuni adattamenti, la legislazione universale tridentina, le costituzioni pontificie e le istruzioni delle congregazioni romane); la periodicità annuale non sempre è osservata, gli statuti diocesani sono presentati dal vescovo, raramente discussi dai partecipanti[20].

- Un contributo decisivo al sinodo diocesano venne dall'opera legislativa del pontefice Benedetto XIV (1740-1758), di cui fondamentale è l'opera De Synodo Dioecesana (Ferrara 1758), in 13 libri[21]. A partire da questo pontificato la celebrazione dei sinodi si fa più regolare e tende a divenire annuale. Nelle diocesi più piccole partecipano al sinodo tutti i parroci, mentre in quelle più estese la partecipazione è ristretta ai parroci delle arcipreture determinando una certa frammentazione. In Francia nei secoli XVII e XVIII la maggior parte dei vescovi convoca sinodi regolari. In Germania e Belgio non si celebrano sinodi per tutto il secolo XVIII. In Italia la prassi dei sinodi non è omogenea: in alcune diocesi, come Firenze e Napoli, non si registrano fluttuazioni sensibili, mentre in altre si riscontra un netto rallentamento a metà del secolo XVII, per poi riprendere a partire dagli anni 1680. In un paese come la Polonia, dove nel secolo XVII i sinodi sono rari a causa dei disordini e della lentezza nell’attuazione delle decisioni tridentine, nel secolo XVIII la menzione dei sinodi si fa più frequente, sebbene si rimanga lontani dalla cadenza annuale delle riunioni. Nei sinodi di questo periodo prevale l’aspetto normativo. I tentativi di introdurre forme democratiche (Sinodo di Pistoia del 1786) furono subito condannati dal papa Pio VI (bolla Auctorem fidei, del 28.8.1794)[22]. Sempre più spesso gli statuti sinodali e le ordinanze del vescovo sono raccolte in un’opera organizzata metodicamente, vero e proprio vademecum dei parroci, segno del legame che li unisce al vescovo, capo della diocesi[23].

- Al concilio Vaticano I (1869-1870), un progetto di costituzione, trattando dei sinodi diocesani, prevedeva riunioni meno frequenti: non ogni anno, ma ogni tre (saltem triennio). Il concilio si concluse, però, senza trattare la questione. Dal 1789 al 1917 i sinodi sono celebrati secondo la forma tradizionale.

- Con il Codice di diritto canonico del 1917 il sinodo diocesano riceve una nuova definizione normativa, adattata alle mutate condizioni. La periodicità è fissata almeno ogni dieci anni (CIC 1917, can. 356, § 1). La funzione del sinodo è prevalentemente legislativa, esercitata unicamente dal vescovo, che firma e promulga i decreti confortato dal voto consultivo dei sinodali (can. 362). La storia dei sinodi diocesani dal Codice del 1917 al concilio Vaticano II (1962-1965) è per gran parte da scrivere[24].

- Il concilio Vaticano II segna un profondo mutamento nella storia del sinodo diocesano. A partire dal concilio di Trento (ma il dato è riscontrabile anche prima), i sinodi e le costituzioni diocesane avevano assunto un prevalente carattere giuridico, come atti legislativi del vescovo riservati al clero. I sinodi celebrati dopo il concilio Vaticano II risentono dell’influsso del grande concilio e, come questo, intendono essere sinodi "pastorali". Il nuovo sinodo non si prefigge più (o almeno non si prefigge solamente) di fornire adeguati strumenti giuridici alla vita della Chiesa particolare, ma persegue anche altri obiettivi: rimotivare la fede della comunità, verificare il suo modo di essere nel contesto storico e sociale, discernere e indicare il cammino da intraprendere. Il Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi Ecclesiae imago (1973) stabilisce che al sinodo devono partecipare anche i laici (nn. 162-165)[25]. Il Codice di diritto canonico del 1983 conferma questa nuova disciplina (can. 463, § 1/5°). Il Caerimoniale Episcoporum del 1984 (nn. 1169-1176) coglie la valenza liturgica del sinodo diocesano. Tutto ciò influisce sul sinodo: sulla sua durata, sulla preparazione e sullo svolgimento, sul coinvolgimento delle componenti diocesane, sulla celebrazione del sinodo e sulle sue conclusioni. Anche solo un sommario esame di recenti libri sinodali conferma, in larga parte, quanto l'Alberigo ha rilevato in riferimento ad alcuni sinodi diocesani celebrati dopo il concilio Vaticano II. La nuova stagione sinodale, scrive il noto studioso, appare qualificata da «caratteristiche perspicue, che la distinguono nettamente dalle precedenti, al punto di potersi chiedere se la continuità con la tradizione sinodale non si limiti all'aspetto esterno e quasi nominale»[26].

- L’ultima tappa della storia del Sinodo diocesano è rappresentata dall’Istruzione sui Sinodi diocesani emanata dalla Congregazione per i vescovi e dalla Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli in data 19 marzo 1997. L’Istruzione raccoglie l’esperienza di molti sinodi celebrati negli ultimi decenni e si concentra soprattutto sul ruolo del vescovo diocesano nella preparazione e celebrazione del sinodo27. L'Istruzione ricorda che il vescovo ha la cura della porzione di popolo di Dio che gli è stata affidata, quindi è guida di essa, maestro, santificatore e pastore, con la potestà ordinaria, propria e immediata necessaria (cf. Lumen gentium, nn. 25-27; CIC can. 301, § 1). Egli rappresenta Cristo come suo vicario nella Chiesa particolare, ma lo stesso vescovo rimane membro della porzione di popolo di Dio che costituisce la Chiesa particolare. Egli guida i fedeli, rimanendo sempre in una stretta comunione con essi. Tale comunione si traduce nel diritto-dovere di tutti i fedeli di esprimere al vescovo necessità, desideri e pareri per il bene della Chiesa e con il dovere di quest'ultimo di ascoltarli (cf. Lumen gentium, n. 27; CIC can. 212, §§ 1.3). Tutto ciò trova forma istituzionale di attuazione nel sinodo diocesano riconosciuto «come un importante mezzo per l’attuazione del rinnovamento conciliare» (Proemio: EV 16/267). Oltre che riassumere la normativa vigente, l’Istruzione si propone «di chiarire le disposizioni della legge canonica e sviluppare e determinare i procedimenti nell’eseguirla» (ivi, EV 16/268). Vuole contribuire anche «a rimediare ad alcuni difetti e incongruenze che sono stati talvolta rilevati» nella celebrazione di recenti sinodi (ivi, EV 16/269).

- L’importanza del sinodo diocesano è confermata da GIOVANNI PAOLO II nell’esortazione post-sinodale Pastores gregis, n. 44 e ribadita dalla CONGREGAZIONE PER I VESCOVI nel Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi «Apostolorum successores», nn. 167-175 (16 ottobre 2003). Quest’ultimo documento definisce il sinodo diocesano «atto di governo ed evento di comunione». Si legge al n. 167: «Secondo una norma di attività pastorale trasmessa attraverso i secoli e poi codificata dal concilio di Trento, ripresa dal concilio Vaticano II e prevista dal Codice di diritto canonico, al vertice delle strutture di partecipazione della diocesi, nel governo pastorale del vescovo il sinodo diocesano occupa un posto di primario rilievo. Esso si configura come un atto del governo episcopale e come evento di comunione che esprime l’indole della comunione gerarchica che appartiene alla natura della Chiesa». Il Direttorio presenta la disciplina riguardante il sinodo diocesano seguendo da vicino il Codice di diritto canonico (cann. 460-468) e l’Istruzione sui sinodi diocesani.

Il quadro storico abbozzato lascia intendere che il sinodo diocesano è una istituzione creata dalla Chiesa e da essa voluta per soddisfare le esigenze delle Chiese particolari. I mutamenti registrati lungo i secoli, mettono in luce come la Chiesa progredisce nel comprendere se stessa e nel rinnovare le sue istituzioni. Pur nel variare delle definizioni di sinodo diocesano (ieri più gerarchiche, oggi più ecclesiali) e delle costituzioni da esso emanate (ieri più giuridiche, oggi più pastorali), i sinodi appaiono come momenti particolarmente significativi nella vita delle Chiese particolari. Il loro effetto non è solo intraecclesiale. Attraverso i sinodi le Chiese possono inserirsi più profondamente nel loro ambiente culturale e sociale. I sinodi non sono soltanto mezzi, sono anche momenti di presenza dello Spirito di Gesù, sono manifestazioni della comunione. In essi si perpetua e si rinnova l'esperienza della prima comunità di Gerusalemme (Atti 15,28)[28].

 

3. ELEMENTI PER UNA TEOLOGIA DEL SINODO DIOCESANO.

3.0 - Annotazione preliminare – Il concilio Vaticano II non ha parlato del sinodo diocesano. Il testo spesso citato del decreto Christus Dominus n. 36 - «Ora questo santo sinodo ecumenico desidera che la veneranda istituzione dei sinodi e dei concili (Synodorum et Conciliorum) riprenda nuovo vigore, per provvedere più adeguatamente e più efficacemente all'incremento della fede e alla tutela della disciplina nelle varie Chiese, secondo le mutate circostanze dei tempi» - non fa riferimento ai sinodi diocesani, ma a quelli provinciali e plenari. Il decreto, al n. 36 inizia ricordando che fin dai primi secoli della Chiesa, i vescovi preposti a Chiese particolari unirono i loro sforzi e i loro intenti, per incrementare il bene comune e quello delle singole Chiese. A tale scopo, continua il testo «furono istituiti sia i sinodi sia i concili provinciali sia finalmente i concili plenari (sive Synodi, sive Concilia provincialia, sive demum Concilia plenaria), nei quali i vescovi decisero sistemi comuni per le varie Chiese da adottare nell’insegnamento delle verità della fede e ne regolare la disciplina ecclesiastica». Il termine sinodo è da intendere, in questo contesto, con riferimento ai concili provinciali e plenari[29].

Del sinodo diocesano si era parlato durante la fase preparatoria del concilio Vaticano II, nello schema predisposto dalla commissione De Missionibus[30]. Il sinodo diocesano è qui inteso come struttura clericale a scopo legislativo[31].

Senza parlare del sinodo diocesano, il concilio Vaticano II ha posto le premesse per fondare e sostenere la ripresa dell’esperienza sinodale diocesana. Hanno influito sulla ripresa dei sinodi: 1° la concezione della Chiesa come mistero, popolo di Dio, corpo di Cristo, tempio dello Spirito Santo; 2° la rivalorizzazione delle Chiese particolari (SC 26; 41-42; LG 13; 23a; 26; AG…); 3° la riscoperta del sacerdozio battesimale e la partecipazione di tutti i christifideles alla vita della Chiesa; 4° l’ecclesiologia di comunione e la sinodalità.

 

3.1 - Il Sinodo diocesano, espressione della communio. Il sinodo diocesano è sinonimo di comunione. Il “camminare insieme” dei molti con il vescovo (popolo di Dio in cammino) rivela la comunione ecclesiale. Il riunirsi dei cristiani non è solo per fare o decidere qualcosa, ma per vivere la comunione. Il sinodo supera la dicotomia tra comunione nello Spirito e struttura visibile della Chiesa per mostrare l’unità dell’unico popolo di Dio. Uguaglianza e fraternità formano un tutt’uno con l’autorità posta dal Signore a servizio dei fratelli. Il sinodo è una manifestazione o epifania della Chiesa particolare nel suo essere una realtà di comunione. Il sinodo inizia da lontano, dal mistero della Chiesa che si origina dalla comunione trinitaria, e porta lontano, alla realizzazione piena del mistero della Chiesa che conduce alla comunione trinitaria. Più di tutte le altrre istituzioni della Chiesa particolare, il sinodo diocesano diviene idoneo a manifestare la Chiesa, che si presenta come un popolo convocato da Dio, corpo di Cristo e tempio dello Spirito santo[32].

 

3.2 - Il sinodo diocesano, espressione della Chiesa particolare. Nel sinodo trova piena attuazione la definizione di diocesi contenuta nel decreto Christus Dominus, n. 11. Elemento fondamentale è la porzione di popolo di Dio unita nello Spirito Santo per mezzo del vangelo e dell’Eucaristia. Tale porzione del popolo di Dio è formata dai fedeli (christifideles), che, incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti popolo di Dio e perciò – resi partecipi nel modo loro proprio della funzione (munus) sacerdotale, profetica e regale di Cristo – sono chiamati ad attuare secondo la condizione propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa di compiere nel mondo33. In forza dell’uguaglianza nella dignità e nell’agire, tutti i fedeli sono chiamati a cooperare nell’edificazione del Corpo di Cristo, ciascuno secondo la condizione e i compiti propri (LG 32bcd). Su questa corresponsabilità si fonda il carattere sinodale della Chiesa, come espressione operativa della comunione nella sua organicità. Il sinodo esprime l’indole di comunione gerarchica che appartiene alla natura profonda della Chiesa. Principio visibile e fondamento dell’unità della porzione di popolo di Dio che è nella diocesi è il vescovo. Così la vita della Chiesa particolare, che comprende varietà di vocazioni, di carismi e di ministeri, si manifesta articolata attorno al vescovo, come Chiesa sinodale, grazie all’opera dello Spirito Santo.

 

3.3 - Lo Spirito Santo: protagonista fondamentale del sinodo diocesano. La Chiesa ha sempre avuto coscienza di poter contare sulla promessa formale del Signore: "Là ove due o più sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro" (Mt 18,20). A partire dagli Atti degli Apostoli (15,28), sa di poter contare anche sullo Spirito di Gesù: "Abbiamo deciso lo Spirito Santo e noi...". Compresi a partire da questa angolatura i sinodi sono una manifestazione della comunione trinitaria, un segno di ciò che la Chiesa è nella sua essenza più profonda: "Un popolo ("plebs": gruppo di persone concrete a dimensione locale) adunato dall'unità ("de unitate" = attingendo dall'unità e vivendo in essa) del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo" (LG 4). I sinodi sono segno della sinodalità, una manifestazione di una delle dimensioni fondamentali della costituzione ecclesiale, grazie allo Spirito. "Abbiamo deciso lo Spirito Santo e noi..." (At 15,28). Il Sinodo non è solo una tecnica che consente di gestire il consenso. Esso è tutto inserito nell'invocazione dello Spirito e nella Sua azione. E' lo Spirito a "insegnare ogni cosa" ai partecipanti e a "ricordare" tutto quello che Gesù ha detto (Gv 14,26), per "accedere alla verità tutta intera" (Gv 16,13). E' lo Spirito che permette alla Chiesa "di ascoltare attentamente, discernere e interpretare i vari modi di parlare del nostro tempo, e di saperli giudicare alla luce della parola di Dio" (GS 44: EV 1/1461). E' lo Spirito a distribuire i doni alla Chiesa, a stimolare la carità tra i fedeli, a rinnovare tutta la sua vita, a creare il “noi” ecclesiale (LG 7). Sarà lo Spirito della Pentecoste a rinnovare la Chiesa e a modellarla sullo stile di Gesù e della Chiesa delle origini[34].

 

3.4 - Sinodo diocesano, proclamazione della parola e testimonianza della fede. – L’intero popolo di Dio è partecipe della missione profetica. Nel sinodo la porzione di popolo di Dio con il suo vescovo appare come Chiesa in ascolto della parola per viverla, per annunciarla, per celebrarla e testimoniarla nella vita. La parola di Dio è messaggio di conversione (cf. Mc 1,15), è buona notizia della salvezza (cf. Atti 1,8; Mt 28,19), è inaugurazione, in senso alla storia, del giudizio e della riconciliazione del mondo. La parola è comunione con Dio e con i fratelli. La Chiesa particolare riunita in sinodo è chiamata a rinnovare questa intensa esperienza. Dalla parola alla proclamazione della fede. Al sinodo diocesano non compete definire la fede. Tuttavia esso non può non confessare la fede, come fede di questa Chiesa particolare che qui, oggi, sinodalmente si manifesta nella comunione con le altre Chiese particolari e con la Chiesa del successore di Pietro, centro focale della comunione. Ciò che il sinodo dice o fa, lo compie entro la professione di fede. Sia il magistero del vescovo che il discernimento (= decisioni autoritative) si sviluppano in gremio Ecclesiae e la Chiesa si pronuncia con il vescovo, grazie a lui e attraverso lui. Il sinodo manifesta e attua così la comunione diocesana e con le sue dichiarazioni, costituzioni e decreti la edifica. Nei documenti sinodali deve essere accolto il magistero universale, deve essere applicata la disciplina canonica comune alle altre Chiese. Il magistero del collegio dei vescovi con il papa, al quale appartiene lo stesso vescovo diocesano, sta a fondamento della comunione diocesana. L'identica fede viene così proclamata in una pluralità di linguaggi, quelli delle diverse Chiese particolari, dei loro sinodi, dei loro vescovi, e le Chiese particolari sono così aiutate a inserirsi nel loro universo culturale e sociale[35].

 

3.5 - Sinodo diocesano e celebrazione dell'Eucaristia. - Assai stretto è il legame tra l’evento sinodale e l’Eucaristia. Nel sinodo si scopre che «l’Eucaristia fa la Chiesa» e «la Chiesa fa l’Eucaristia». Il corpo eucaristico del Cristo è la fonte del corpo ecclesiale. Il frutto dell’Eucaristia è l’unità della Chiesa. La Chiesa fa l’Eucaristia perché è il soggetto che celebra la liturgia eucaristica. «Come il concilio, il sinodo è essenzialmente una concelebrazione eucaristica che esprime tutte le sue implicazioni in una presa di coscienza di sé alla quale la Chiesa locale, nella Chiesa universale, non potrebbe giungere infilando una via diversa da quella dell'Eucaristia»[36]. L'Eucaristia sta al centro del sinodo: «Il carattere comunitario dell'assemblea sinodale - si leggeva nel Direttorio Ecclesiae imago - si attua e si manifesta anzitutto nelle celebrazioni liturgiche, specialmente nell'Eucaristia, che ne costituiscono quasi il centro e perciò debbono essere frequentate dal maggior numero possibile di fedeli» (n. 165)[37]. E' nel contesto della celebrazione del "mistero della fede" che la fede viene professata e si compie il discernimento (1 Cor 14; Atti 4,24-31). Ogni sinodo diocesano inizia con la sinassi eucaristica, attinge da essa il suo essere ‘comunione’, vi fa perenne riferimento e si svolge, in tutto e per tutto, come la sua effettiva prosecuzione. Tra assemblea sinodale e assemblea eucaristica non mancano elementi comuni. L’assemblea eucaristica è la sinassi presieduta dal vescovo, circondato dal presbiterio e dagli altri ministri con l’attiva partecipazione del popolo di Dio per celebrare l’Eucaristia; il sinodo raccoglie sotto la presidenza del vescovo, il presbiterio diocesano e gli altri fedeli perché tutti insieme cooperino per il bene comune nella Chiesa particolare. Vi è stretto legame anche tra momento dossologico-eucaristico e momento decisionale-missionario del sinodo[38].

 

3.6 - Sinodo diocesano e ministero del vescovo – Nessuna struttura diocesana è paragonabile al sinodo diocesano. Assemblea del popolo di Dio, il sinodo articola in modo originale il ministero dell’uno e la partecipazione di tutti. Nel sinodo si scopre un rapporto irrepetibile tra il vescovo e la sua Chiesa particolare: essa è contemporaneamente oggetto e soggetto, insieme con il vescovo, del suo servizio pastorale. Il ruolo del vescovo è ministeriale: presiede alla costruzione della Chiesa e iscrive visibilmente la Chiesa nella comunione delle Chiese. Il sinodo è, in questo modo, contestualmente e inseparabilmente, evento di comunione e atto di governo episcopale. Il compito del vescovo non è solo negativo o di freno, ma positivo e propositivo. Egli è il capo della Chiesa, ma riceve anche dalla Chiesa, fedele alla tradizione, la parola che egli proclama e trasmette con gli altri fedeli. Fondamentali sono l’ascolto e la possibilità della libera discussione. Chiedendo il ‘consiglio’, il vescovo riconosce il diritto/dovere di parola che i fedeli hanno nella Chiesa. Tutta la comunità così concorre nell’interpretare i “segni dei tempi” propri di quella Chiesa particolare, in comunione con le altre Chiese e con la Chiesa di Roma[39].

 

3.7 - Sinodo diocesano e costruzione della Chiesa particolare. – I fedeli di una Chiesa riunita in sinodo non possono non interrogarsi: quale Chiesa vogliamo essere di fronte alle sfide che ci attendono? Con quale volto la nostra Chiesa deve presentarsi alla società, per servirla con umiltà e dedizione, per essere sale, luce, lievito, lucerna, per essere la sua anima, sullo stile della Chiesa degli apostoli? Il sinodo è uno strumento assai prezioso per la ristrutturazione della Chiesa particolare, per la ricomprensione dei suoi ministeri, per la progettazione della sua missione. Nella misura in cui la Chiesa è docile allo Spirito essa è anche chiamata al suo continuo rinnovamento[40].

 

4 - ASPETTI LITURGICI

Il Cærimoniale Episcoporum (14.9.1984), in un apposito capitolo, contiene le norme riguardanti la celebrazione del sinodo diocesano: Pars VIII – Caput I: De Conciliis plenariis vel provincialibus et de synodo diœcesana (nn. 1169-1176). Dispone che l'assemblea abbia a iniziare con una solenne Santa Messa, con la partecipazione dei sinodali e del popolo (n. 1170). Prima della Messa può aver luogo la processione, che si svolgerà secondo le norme stabilite (n. 1171). Per tutto il tempo del sinodo un particolare onore deve essere riservato al libro dei vangeli (n. 1174). Il sinodo si conclude con il canto del Te Deum, la benedizione del presidente e il congedo.

Per il Cærimoniale Episcoporum la celebrazione del sinodo della Chiesa particolare è anche un evento liturgico. Da questo punto di vista il Cærimoniale si mostra molto sensibile[41]. Merita attenzione la norma n. 1169. Vi è contenuto un insegnamento ricco e profondo:

«Secondo un'antica tradizione della Chiesa, sia i concili sia il sinodo diocesano comprendono anche azioni liturgiche, sull'esempio di quelle celebrazioni di cui si ha riferimento negli Atti degli Apostoli (15,6-29). Infatti il governo della Chiesa non deve mai essere ritenuto un atto puramente amministrativo, ma quando simili assemblee si radunano nel nome e a lode di Dio e della sua gloria, sotto l'azione dello Spirito santo, manifestano quell'unità del Corpo di Cristo che risplende soprattutto nella sacra liturgia. Infatti coloro che hanno una comune cura pastorale, devono essere uniti anche nella comune preghiera» (Cærimoniale Episcoporum, n. 1169).

 

5. DISCIPLINA CANONICA SUI SINODI DIOCESANI

Seguendo da vicino il Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi «Apostolorum successores», vediamo le principali norme che regolano lo svolgimento del sinodo diocesano. Lo stesso Direttorio auspica che la sostanza delle norme del Codice di diritto canonico sul sinodo diocesano e le indicazioni dell’istruzione sui sinodi diocesani, servatis servandis, abbiano a essere osservate anche nei «forum» e nelle altre assemblee ecclesiali di tipo sinodale[42].

 

5.1 - Natura canonica del sinodo. Il sinodo diocesano è una riunione o assemblea consultiva, convocata e diretta dal vescovo, alla quale sono chiamati, secondo le prescrizioni canoniche, sacerdoti e altri fedeli della Chiesa particolare, per aiutarlo nella sua funzione di guida della comunità diocesana. Nel Sinodo e attraverso di esso, il vescovo esercita in forma solenne l’ufficio e il ministero di pascere il suo gregge.

 

5.2 - Applicazione e adattamento della disciplina universale. Il sinodo, nella sua duplice dimensione di «atto di governo episcopale ed evento di comunione», è mezzo idoneo per applicare e adattare le leggi e le norme della Chiesa universale alla situazione particolare della diocesi, indicando i metodi che occorra adottare nel lavoro apostolico diocesano, superando le difficoltà inerenti all’apostolato e al governo, animando opere e iniziative di carattere generale, proponendo la retta dottrina correggendo, se esistessero, gli errori sulla fede e sulla morale.

Il sinodo diocesano, evento di comunione organica, contribuisce a configurare la fisionomia pastorale della Chiesa particolare, dando continuità alla sua peculiare tradizione liturgica, spirituale e canonica.

 

5.3 - Composizione del sinodo. La composizione dei membri del sinodo deve riflettere la diversità di vocazioni, d’impegni apostolici, di origine sociale e geografica che caratterizza la diocesi. Il contributo dei sinodali sarà tanto più valido quanto più emergano per rettitudine di vita, prudenza pastorale, zelo apostolico, competenza e prestigio. Per tutti vi è il diritto e l’obbligo di partecipare alle sessioni sinodali, esclusa la possibilità di inviare un delegato nel caso di impedimento.

Al sinodo possono partecipare, in qualità di osservatori, ministri o membri di Chiese o comunità ecclesiali che non sono nella piena comunione con la Chiesa cattolica.

Il sinodo diocesano è presieduto dal vescovo diocesano. Egli può delegare il vicario generale o un vicario episcopale, a svolgere tale ufficio, per le singole sessioni del sinodo, privilegiando fra questi coloro che hanno dignità episcopale.

I membri che partecipano al sinodo si distinguono in membri di diritto, membri elettivi, sinodali di libera nomina episcopale, osservatori.

a) Sono membri di diritto in base all’ufficio ricoperto: - il vicario generale, i vicari episcopali, il vicario giudiziale; - i membri del consiglio presbiterale; - i canonici della Chiesa cattedrale; - il rettore del seminario maggiore; - i vicari foranei.

b) Sono membri elettivi: - un numero adeguato di laici eletti dal consiglio pastorale diocesano; - un presbitero eletto in ciascun vicariato foraneo; - alcuni superiori di istituti religiosi che abbiano la casa nella diocesi.

c) I membri di nomina episcopale sono scelti dal vescovo (nel caso di carenze di rappresentanza);

d) Osservatori al sinodo rappresentanti di comunità cristiane non cattoliche. Una così articolata composizione del sinodo diocesano è una concreta attuazione della sinodalità della Chiesa particolare come tale, in tutte le sue espressioni.

 

5.4 - Diritti e doveri del vescovo. Spetta al vescovo convocare il sinodo diocesano, quando, dopo aver sentito il consiglio presbiterale, a suo giudizio le circostanze della diocesi lo suggeriscono. Spetta a lui decidere la maggiore o minore periodicità di convocazione del sinodo. Il criterio ceh deve guidare il vescovo in tale decisione sono le necessità della diocesi e del governo diocesano. Il vescovo, tra i motivi, terrà conto anche della necessità di promuovere una pastorale d’insieme, la necessità di applicare norme o orientamenti superiori in ambito diocesano, particolari problemi della diocesi che necessitano di una soluzione condivisa, la necessità di una maggiore comunione ecclesiale. Spetta la vescovo individuare l’argomento del sinodo ed emanare il decreto di convocazione. Spetta al vescovo dirigere il sinodo. A lui spetta anche sospendere e sciogliere il sinodo, qualora gravi motivi dottrinali, disciplinari o di ordine sociale, a suo giudizio, perturbino il pacifico svolgimento del lavoro sinodale. Solo il vescovo sottoscrive le dichiarazioni e i decreti sinodali.

 

5.5 - Convocazione e preparazione del sinodo. Il vescovo deve sentirsi profondamente impegnato nella preparazione, programmazione e celebrazione del sinodo, con forme rinnovate e adattate alle necessità attuali della Chiesa. Il sinodo deve essere adeguatamente preparato. A tale scopo deve essere istituita una commissione preparatoria con l’intento di provvedere anche alla redazione e pubblicazione del regolamento del sinodo.

Sono quindi indicate le fasi di preparazione del sinodo: preparazione spirituale, catechetica e informativa, consultazione della diocesi, fissazione delle questioni.

 

5.6 – Celebrazione del sinodo. Il carattere ecclesiale dell’assemblea sinodale si manifesta in primo luogo nelle celebrazioni liturgiche, che ne costituiscono il nucleo più visibile. Tutte le questioni proposte si sottoporranno alla libera discussione dei membri nelle sessioni del sinodo. Al termine delle discussioni, spetta ad apposite commissioni redigere progetti di documenti sinodali. Spetta al vescovo dirigere e valutare un così complesso lavoro, mantenendo sempre la sua autorità, anche di sospendere o sciogliere il sinodo. L’aiuto che l’assemblea offre al vescovo abbraccia ogni aspetto del suo ministero pastorale. L’attività legislativa, dall’Istruzione considerata come preminente, non può essere considerata isolatamente, rispetto a tutta la vita pastorale della diocesi. Il vescovo è libero di emanare norme all’infuori e senza previo sinodo diocesano, in quanto, la potestà legislativa, nell’ambito diocesano, è propria ed esclusiva.

 

5.7 - Le dichiarazioni e i decreti sinodali. Terminate le sessioni del sinodo, il vescovo procede alla redazione finale dei decreti e delle dichiarazioni, li sottoscrive e ne ordina la pubblicazione. Sotto le espressioni decreti e dichiarazioni si possono comprendere tre realtà: a) vere norme giuridiche, che potranno essere chiamate “costituzioni” o in altro modo; b) indicazioni programmatiche per l’avvenire; c) affermazioni convinte delle verità di fede o della morale cattolica, specialmente in quegli aspetti che più possono avere incidenza nella vita della Chiesa particolare. L’Istruzione precisa inoltre che non solo i decreti sinodali devono recare la firma unicamente del vescovo diocesano, ma anche e espressioni usate in essi devono palesare che l’autore ne è il vescovo diocesano.

Tutte queste norme si giustificano perché solo e unicamente il vescovo diocesano, e quelli a lui equiparati a norma del can. 381 § 2, è il pastore proprio della diocesi a lui affidata.

L’Istruzione conclude con una appendice che elenca le materie il cui ordinamento a livello diocesano, atteso il dettato del Codice di diritto canonico, è ritenuto necessario o generalmente conveniente.

 

a cura della Segreteria per il Sinodo

 

Bibliografia

  •  La synodalité. La participation au gouvernement dans l'Église. Actes du VII congrés international de Droit canonique, Unesco, Paris 21-28 septembre 1990, in L'année canonique. Hors série, vol.I-II, 1992, con riferimento ai sinodi diocesani celebrati in Spagna (pp. 561-574), Francia (pp. 575-597), Italia (pp. 599-617), Stati Uniti e Africa (pp. 619-628), Germania (pp. 624-649).
  • S. FERRARI, «Sinodi diocesani», in AA.VV., Ricerca storica e Chiesa locale in Italia, Atti del IX Convegno di Studio dell'Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa (Grado 9-13 settembre 1991), Roma 1995, p. 111-132 (l'Autore studia i sinodi degli ultimi due secoli, con accenni ai sinodi più recenti).
  • G. GILSON, Les Synodes Diocésains, Paris 1994.
  • M. HEBRARD, Revolution tranquille chez les Catholiques. Voyage au pays des Synodes diocésains, Paris 1989.
  • Le Synode diocésain dans l’histoire et dans le Code, Paris 1988.
  • J. M. MARTÍ,«Sínodos españoles postconciliares», in Rev. Eccl. de Derecho Canonico, 51(1994) 51-82.
  • L. MISTÒ, «Il sinodo diocesano: evento di Chiesa e momento legislativo. Una ricerca a partire dai sinodi postconciliari delle Chiese italiane», in La Scuola Cattolica, 118 (1990) 297-326.
  • J. H. PROVOST, «The Ecclesiological nature and function of the diocesan synod in the real life of the Church», in La synodalité, op. cit., pp. 537-558.
  • «”Il Sinodo”: esperienza di discernimento comunitario nella Chiesa locale», in Esperienza e teologia, VIII, gennaio-giugno 2002, n. 14: il quaderno della rivista edita dallo Studio Teologico San Zeno di Verona è interamente dedicato al sinodo diocesano con studi di A. Barbi, D. Cervato (interessante studio storico sui sinodi veronesi), G. Mazzoni e E. Biemmi.
  • L. TRICHET, «Synode. I. Le Synode diocèsain», in Catholicisme, Paris 1996, vol. XIV, col. 691- 694.

 

 

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[1] Cf. Christus Dominus, nn. 36, 37, 27.

[2] B. FRANCK, «Esperienze sinodali nazionali postconciliari in Europa», in Concilium XXVIII (1992/5), p. 113 [819].

[3] Cf. Enchiridion Oecumenicum, 1/84-88, 400-405, 548-551, 842-850, 1576-1579, 2630-2637; 2/2129, 3224-3232; 3/1955. Cf. A. MELLONI, S. SCATENA (eds.), Synod and Synodality. Theology, History, Canon Law and Ecumenism in new contact. International Colloquium Bruges 2003, LIT Verlag Münster 2005, pp. 213-236, 489-558.

[4] Cf. bibliografia p. 81, nota 21; La sinodalità, in Credere oggi, XIII (1993), n° 76, luglio-agosto 1993/4 (fascicolo monografico sulla sinodalità); S. DIANICH, «Sinodalità», in I Dizionari San Paolo, Teologia, a cura di G. BARBAGLIO, G. BOF, S. DIANICH, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 2002, pp. 1522- 1531; S. PIÉ-NINOT, «Sinodalidad», in Diccionario de Eclesiología, C. O’DONNEL – S. PIÉ-NINOT, San Pablo, Madrid 2002, p. 990-991; W. AYMANS, Diritto canonico e comunione ecclesiale. Saggi di diritto canonico in prospettiva teologica, Torino, 1993, pp. 31-59; E. CORECCO, «Sinodalità», in Nuovo Dizionario di teologia, a cura di G. Barbaglio e S. Dianich, Alba 1991 [6°edizione], pp. 1431-1456; G. ROUTHIER, «La synodalité de l'Église locale», in Studia canonica, 26 (1992), pp.111-161; IDEM, Le défi de la communion. Une relecture de Vatican II, Montreal 1994, pp. 183-210 (con bibl. p. 184 n. 4, p. 187 n. 10) ; IDEM, «Les implications, pour l’Église universelle, de la reviviscence des synodes diocésains», in Canon Law Society of America, Prodeedings of the fifty-seventh Annual Convention (October 16-19), Montreal 1995, pp. 355-376; H. M. LEGRAND, «Democrazia o sinodalità per la Chiesa? Convergenze reali e divergenze profonde», in Ricerca, 5-6 (1996), pp. 4-5 e pp. 5-9; P. VALDRINI, «La synodalité dans l’Église; l’expérience française depuis le Concile Vatican II», in Studia Canonica, 26 (1992), pp. 5-24. Nel volume: J. PALARD (sous la direction de), Le gouvernement de l’Eglise catholique. Synodes et exercice du pouvoir, Les Editions du Cerf, Paris 1997, interessano particolarmente i contributi di L. Seiler, P. Valdrini, J.-P. Durand, B. Goudet, J. Rigal ; J. RIGAL, L'Église en chantier, Les Editions du Cerf, Paris 1994, pp. 213-226 ; E. BUENO – R. CALVO, «Sinodalidad y conciliaridad como horizonte. Reflexiones desde las Iglesias en Castilla y León», in Surge 55 (1997), pp. 151-161 ; R. CALVO PEREZ, «Hacia una pastoral diocesana sinodal», in LUMEN XLVII (1997), pp. 37-59; IDEM, «Pneumatología y sinodalidad. Caminar sinodalmente en el Espiritu», in LUMEN, XLVII (1998), pp. 223-238; G. ANCONA (a cura di), Chiesa e sinodalità: Dossier, (Associazione Teologica Italiana), Editrice Velar, Gorle (BG), 2005; A. MELLONI, S. SCATENA (eds.), Synod and Synodality. Theology, History, Canon Law and Ecumenism in new contact. International Colloquium Bruges 2003, LIT Verlag Münster 2005.

[5] Cf. LG 23; CD 5; PAOLO VI, Motu proprio Apostolica sollicitudo, 15 sept. 1965, in AAS 57 (1965), pp. 775-780; CIC, can. 342.

[6] Cf. LG 22, 25; CD 4; CIC, can. 337, § 1.

[7] Cf. CD 36; CIC, can. 439, § 1.

[8] Cf. CIC, can. 440, § 1.

[9] Per una presentazione di simili esperienze nei paesi indicati e per una loro valutazione cf. FRANCK, Esperienze sinodali nazionali postconciliari in Europa, pp. 112-131; IDEM, Actualité des synodes: Le Synode commun des diocèses allemandes (1971-1975), Paris 1980; Nel volume: A. MELLONI, S. SCATENA (eds.), Synod and Synodality. Theology, History, Canon Law and Ecumenism in new contact. International Colloquium Bruges 2003, LIT Verlag Münster 2005, si vedano i contributi di J. Grootaers, G. Routhier, I. Ndongala, P. De Mey, L. Serrano Blanco, S. Scatena, R. Puza, P.V. Aimone.

[10] Cf. CH. MUNIER, «Concilio», in Nuovo Dizionario Patristico di Antichità Cristiane, A-E, Marietti 1820, GenovaMilano, 2006, col. 1146-1147; V. GROSSI – A. DI BERARDINO, La Chiesa antica: ecclesiologia e istituzioni, Borla, Roma 1994, pp. 136-139. Sull'uso dei termini sinodo, concilio e sul loro significato cf. F. J. SCHMALE, Synodus, Synodale, Concilium, in Annuarium Historiae Conciliorum, 8 (1976) 80-102; cf. anche G. ALBERIGO, «Concilio», in Teologia (I Dizionari San Paolo), pp. 276-292; I concili della cristianità occidentale. Secoli III-V. (XXX Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, Roma 3-5 maggio 2001), Institutum Patristicum Augustinianum, Roma 2002.

[11] Cf. S. Cipriano: Ep 67,2 - CSEL 3, 735, 11.

[12] Cf. Ep 57,5.

[13] Cf. J. SIEBEN, «Le Conferenze episcopali alla luce dei concili particolari durante il primo millennio», in Natura e futuro delle Conferenze episcopali. Atti del colloquio internazionale di Salamanca (3-8 gennaio 1988), Edizioni Dehoniane, Bologna 1988, pp. 51-53.

[14] Quale primo esempio di sinodalità viene indicata l’assemblea di Gerusalemme, narrata in Atti 15. Quell’esperienza può essere assunta come modello per un cammino sinodale: Cf. G. FERRARESE, «Beatum illud apostolorum concilium». Act. 15,1-35 nei Padri anteniceni, Lateran University Press, Roma 2003; J. TAYLOR, «The “Council” of Jerusalem in Acts 15», in A. MELLONI, S. SCATENA (eds.), Synod and Synodality, pp. 107-113. Per una rapida indagine sull’origine e la storia del sinodo diocesano cf. J.A. FUENTES CABALLERO, «El sinodo diocesano. Breve recorrido a su actuacion y evolucion historica», in Jus Canonicum 21 (1981), pp. 543-566; A. FOGLIA, «Brevi note per la storia del sinodo diocesano in occidente», in Quaderni di diritto ecclesiale 4 (1991), pp. 50-62.

[15] Cf. W. PLÖCHL, Storia del diritto canonico. I. Dalle origini della Chiesa allo scisma del 1054, Massimo Editore, Milano 1963, p. 169.

[16] Cf. O. PONTAL, Les statuts synodaux (Typologie des sources du moyen âge occidental. A-III,1), Turnhout 1975, p. 17-19; IDEM, Histoire des conciles mérovingiens, Les Editions du Cerf, Paris 1989.

17 Concilio Lateranense IV, cost. 6: «Come anticamente è stato stabilito dai santi padri, i metrop oliti non trascurino di celebrare ogni anno con i loro suffraganei i concili provinciali; in essi si tratti diligentemente, nel timore di Dio, della correzione degli abusi e della riforma dei costumi, specialmente nel clero; si rileggano le norme canoniche, e specialmente quanto è stato stabilito in questo concilio generale, perché siano fatte osservare, infliggendo le pene dovute ai trasgressori. Per conseguire più efficacemente tale scopo, i metropoliti stabiliscano in ogni diocesi delle persone idonee, l ungimiranti e oneste, le quali per tutto l’anno procedano in maniera diretta e semplice senza alcuna giurisdizione a investigare con zelo su tutti i punti degni di correzione e di riforma. Essi ne riferiranno fedelmente al metropolita, ai suoi suffraganei e ad altri nel successivo concilio, perché possano prendere adeguate deliberazioni su questi ed altri punti, secondo le esigenze dell’utilità e dell’onestà. Quanto è stabilito dovrà essere osservato, e sarà pubblicato nei sinodi episcopali, da celebrarsi ogni anno nelle singole diocesi. Chi si mostrerà negligente nel curare l’adempimento di queste norme salutari sia sospeso dai suoi benefici e dal suo ufficio, fino a che non sia perdonato dal suo superiore»: Conciliorum Oecumenicorum Decreta [= COD], Edizioni Dehoniane, Bologna 1991, pp. 236-237.

[18] Cf. PLÖCHL, Storia del diritto canonico. II. Il diritto canonico nella civiltà occidentale (1055-1517), p. 133.

[19] Conc. Trid., Sess. XXIV, Decreto di riforma, can. II: «Se in qualche posto è stato omesso, sia ristabilito l’udo di convocare i concili provinciali per regolare i costumi, correggere gli abusi, comporre le controversie e per le altre questioni contemplate dai sacri canoni. Perciò i metropoliti stessi o, se fossero legittimamente impediti, il coepiscopo più anziano non trascurino di riunire il sinodo provinciale almeno entro un anno dalla fine del presente concilio, e, in seguito, almeno ogni tre anni […]. I sinodi diocesani si celebreranno ogni anno; ad essi dovranno partecipare anche tutti quegli esenti […], tutti quelli preposti alle chiese parrocchiali o a altre secolari, anche semplicemente annesse. I metropoliti, i vescovi e gli altri menzionati sopra che trascurassero queste disposizioni, incorreranno nelle pene sanciti dai sacri canoni»: COD, p. 761.

[20] Cf. L. TRICHET, Le Synode diocésain, Paris 1992.

[21] Cf. A. LONGHITANO, «La normativa sul sinodo diocesano dal Concilio di Trento al Codice di diritto canonico», in Il sinodo diocesano nella teologia e nella storia. Atti del convegno di studi, Catania 15-16 maggio 1986, Catania 1987, pp. 33-85.

[22] Sui sinodi celebrati in questo periodo cf. R. METZ, «Les Synodes Diocésains», in Le droit et les institutions de l’Eglise catholique latine de la fin du XVIII siècle a 1978. Organismes collégiaux et moyens de gouvernement, par L. CHEVAILLER, CH. LEFEBVRE, R. METZ, (HDIEO, tome XVIII), Editions Cujas, Paris 1982, pp. 153-159. [23] Cf. B. DOMPNIER, «Continuità della riforma cattolica», in Storia del cristianesimo.vol. 9. L’età della ragione (1620/30-1750), a cura di M. VENARD, ed. it. a cura di P. VISMARA, Borla/Città Nuova, Roma 2003, pp.233-234.

[24] Scarne informazioni sulla celebrazione dei sinodi diocesani in Francia sono offerte da METZ, «Les Synodes Diocésains», pp. 161-164; cf. anche IDEM, «Les sources du droit», in Le droit et les institutions de l’Eglise catholique latine de la fin du XVIII siècle a 1978. Sources et institutions, par R. EPP, CH. LEFEBVRE, R. METZ, (HDIEO, tome XVI), Editions Cujas, Paris 1981, pp. 262-264,

[25] «Il sinodo diocesano, che viene convocato e diretto dal vescovo e al quale sono chiamati, secondo le prescrizioni canoniche, chierici, religiosi e laici, è l'assemblea nella quale il vescovo, servendosi dell'opera di esperti in teologia, pastorale e diritto, e utilizzando i consigli delle diverse componenti della comunità diocesana, esercita in modo solenne l'ufficio e il ministero di pascere il gregge affidatogli, adattando le leggi e le norme della Chiesa universale alla situazione particolare della diocesi, indicando i metodi da adottare nel lavoro apostolico diocesano, sciogliendo le difficoltà inerenti all'apostolato e al governo, stimolando opere ed iniziative a carattere generale, correggendo, se mai serpeggiassero, gli errori circa la fede e la morale. Il sinodo offre anche l'occasione di celebrazioni religiose particolarmente adatte all'incremento o al risveglio della fede, della pietà e dello spirito di apostolato di tutta la diocesi» CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio Ecclesiae imago sul ministero pastorale dei Vescovi, 22 febbraio 1973, n. 162 (EV 4/2206).

[26] Introduzione all'opera: Sinodi diocesani di Bobbio, Reggio Emilia e Guastalla, Fidenza. Dichiarazioni e decreti, Milano 1991, p. 18. Sui sinodi celebrati dopo il concilio Vaticano II cf. J. GALEA-CURMI, The Diocesan Synod as a Pastoral Event. A study of the Post-Conciliar Undertanding of the Diocesan Synod, Roma 2005 (ottima tesi di dottorato: l’A. ha potuto tener conto di un centinaio di libri di sinodi celebrati dopo il Vaticano II).

[27] Instructio de Synodis dioecesanis agendis, in AAS 89 (1997) 706-727 : EV 16/266-319

28 Cf. H.M. LEGRAND, «Synodes et conseils de l'après-concile», in Nouvelle Revue Théologique 98 (1976), pp. 193- 216.

[29] Si veda la citata ricerca di GALEA-CURMI, The Diocesan Synod as a Pastoral Event. A study of the Post-Conciliar Undertanding of the Diocesan Synod, pp. 29-31. Giustamente l’Autore fa notare che il cap. III del decreto Christus Dominus dove si trova il n. 36, riguarda non i singoli vescovi, ma «i vescovi che cooperano al bene comune di più diocesi» e pertanto i sinodi e concili di cui si parla sono quelli provinciali e plenari. [30] Cf. Schemata Constitutionum et Decretorum ex quibus argumenta in Concilio disceptanda seliguntur, Civitas Vaticana 1963, vol. IV, pp. 349-369.

[31] Per l’analisi del testo, poi rinviato alla commissione incaricata della revisione del Codice di diritto canonico, cfr. GALEA-CURMI, The Diocesan Synod as a Pastoral Event. A study of the Post-Conciliar Undertanding of the Diocesan Synod, pp. 23-28.

[32] Cf. GALEA-CURMI, The Diocesan Synod as a Pastoral Event. A study of the Post-Conciliar Undertanding of the Diocesan Synod, pp. 255-263.

[33] Cf. CD 11; LG 31a; CIC, can. 204 § 1.

[34] Per ulteriori sviluppi cf. GALEA-CURMI, GALEA-CURMI, The Diocesan Synod as a Pastoral Event. A study of the Post-Conciliar Undertanding of the Diocesan Synod, pp. 293-298.

[35] È questa la ratio della norma: “Il vescovo diocesano comunichi al metropolita e alla conferenza episcopale i testi delle dichiarazioni e dei decreti sinodali” (can. 467).

[36] Cf. L. BOUYER, La Chiesa di Dio. Corpo di Cristo e tempio dello Spirito, Cittadella Editrice, Assisi 1971, p. 514.

[37] EV 4/2207.

[38] GALEA-CURMI, The Diocesan Synod as a Pastoral Event. A study of the Post-Conciliar Undertanding of the Diocesan Synod, pp.298-305.

[39] Ivi, pp. 305-313.

[40] LG 8: EV 1/306-307. Cf. T. CITRINI, «’Camminare insieme’ nella memoria di Gesù. Riflessione teologica sui sinodi diocesani», in La Rivista del clero italiano LXVIII (1987), pp. 246-256. Sul rapporto del sinodo con la società civile e le aspirazioni umane cf. GALEA-CURMI, The Diocesan Synod as a Pastoral Event. A study of the Post-Conciliar Undertanding of the Diocesan Synod, pp. 314-321, 321-330.

[41] Cf. P. JOUNEL, La célébration du synode diocésain, in L'Année Canonique XXIX (1985-86), pp. 566-576.

[42] Cf. cc. 460-468; CONGREGATIO PRO EPISCOPIS – CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE, Instructio De synodis dioecesanis agendis (19.03.1997), in AAS 89 (1997), pp. 706-721, 722-727: EV 16/266-306.307-319; CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi «Apostolorum successores» (16.10.2003), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004. Cf. G. GHIRLANDA, «Aspetti teologici e canonici del sinodo diocesano», in La Civiltà Cattolica, III (1998), pp. 480-493. Per una forma non codificata di assemblea o forum diocesano cf. R. SPECK, «Das Diözesanforum der Erzdiözese Freiburg (1991/92): Beispiel einer nicht-kodikarischen Form synodale Beratung», in Synodalrecht und Synodalstrukturen. Konkretionen und Entiwicklungen der “Synodalität” in der Katholischen Kirche. Hrsg. Von Richard Puza – Abraham Peter Kustermann. Mit Beitr. Von Abraham Peter Kustermann… - Freiburg, Schweiz, 1996, pp. 13-30. Sui sinodi nel Codice dei canoni delle Chiese orientali cf. C. G. FÜRST, «Die Synoden im neuen orientalischen Kirchenrecht», ivi, pp. 67-86. Sul sinodo diocesano cf.: AA.VV., La sinodalità nell'ordinamento canonico. Materiali ad uso degli studenti raccolti da Marco Ghisalberti e Giancarlo Mori, CEDAM, Padova 1991. Contributi di: E. Corecco, E. Eid, H. Jedin, G.P. Milano, J. Orlandi, G. Feliciani, J. Gaudemet, S. Ferrari; G. CORBELLINI, Il sinodo diocesano nel nuovo Codex Iuris Canonici, Roma 1986; Il sinodo diocesano nella teologia e nella storia. Atti del convegno di studi, Catania 15-16 maggio 1986, Catania 1987; H. JEDIN, «Sulla nozione di concilio», in IDEM, Breve storia dei concili, Herder-Morcelliana, Roma - Brescia, 1983; R. METZ, «Les Synodes diocésains», in Le droit et les institutions de l'Église catholique latine de la fin du XVIII° siècle à 1978, pp. 149-169; P. AMENTA, Partecipazione alla potestà legislativa del vescovo. Indagine teologico-giuridica su Chiesa particolare e sinodo diocesano, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 1996; G. SPANEDDA, Il Sinodo diocesano. Riflessioni per una teologia sinodale, Edizioni Dehoniane, Bologna 1998.

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